Accesso civico
Accesso civico semplice e generalizzato (FOIA).
L’articolo 5 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.
Successivamente, con l’approvazione del D.Lgs. n.97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
Accesso civico semplice: (art.5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013) concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Accesso civico generalizzato: (art.5, comma 2, D.Lgs. n.33/2013) concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.